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Comune di Siapiccia
UFFICI

AREA TECNICA

Competenza
Servizi Tecnici: manutenzioni a strade ed edifici pubblici, illuminazione pubblica e verde urbano.
Edilizia Privata: pratiche edilizie (autorizzazioni, DIA, concessioni, etc.).
Patrimonio Comunale: valorizzazione, mantenimento e concessione di terreni ed immobili del Comune, gestione cantieri occupazionali.
Opere Pubbliche: gare d'appalto e gestione lavori pubblici.
L'Utente viene accolto negli orari di apertura al pubblico o inoltra la sua richiesta di informazione tramite gli indirizzi di posta elettronica sopra riportati, sulla base del tipo di istanza da presentare o il tipo di servizio richiesto viene fornito il modulo per ottenerlo, e/o le informazioni essenziali nel caso in cui il Comune non si occupi in modo diretto della pratica.
Particolare cura è dedicata ad evidenziare eventuali scadenze di termini o nel caso in cui siano previste sanzioni. In ogni caso l'utente puó fare riferimento alle informazioni fornite nelle varie schede dei procedimenti rese disponibili nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente" alla voce Attività e Procedimenti, sotto voce "Tipologie di Procedimento". Nel caso di utenti anziani o in difficoltà si utilizza ogni accorgimento al fine di agevolare l'accesso ai servizi di competenza.
Orario
Lunedì : 10.00 - 13.00
Mercoledì : 10.00 - 13.00
Venerdì : 10.00 - 13.00

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EDILIZIA PRIVATA

Modulistica


Modello Cessione Fabbricato
PER LA MODULISTICA RELATIVA AI PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO TECNICO SI DOVRA' FARE RIFERIMENTO PREFERIBILEMENTE AL SITO SARDEGNA IMPRESA

Regolamenti


Regolamento Edilizio
Inserito sul sito il 08/09/2017 alle ore 18:24:58 per numero giorni 2416
Attribuzione Incentivo UT
Inserito sul sito il 08/09/2017 alle ore 15:17:14 per numero giorni 2416
Ecocentro Unione dei Comuni Bassa Valle del Tirso e Grighine
Inserito sul sito il 08/09/2017 alle ore 15:17:13 per numero giorni 2416
Gestione dei Terreni gravati da Uso Civio
Inserito sul sito il 08/09/2017 alle ore 15:17:12 per numero giorni 2416
Lavori servizi e forniture in Economia
Inserito sul sito il 08/09/2017 alle ore 15:17:11 per numero giorni 2416
S.U.A.P. Associato
Inserito sul sito il 08/09/2017 alle ore 15:17:10 per numero giorni 2416

Come fare per


La Scia puó essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).
Modulo Scia in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato;

elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio (art. 35, 36, 37) in relazione al tipo di intervento e alla zona di Prg, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia;

Durc dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81;

autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio;

pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica);

ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 60 €;

cartella di corredo per la presentazione della pratica, che si acquista presso l'ufficio accesso del Settore (prezzo 10 €);

ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia, ove ricorra il caso.
L'attività puó essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.
L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 60 giorni successivi alla data della presentazione, puó effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni.
In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione puó vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.

Trascorsi i 60 giorni, il Comune puó intervenire:
- sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci;
- solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività.

In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.
Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.

DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19.

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47.
La Scia puó essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010.

Nel modulo della Scia sono indicati, a titolo esemplificativo, gil interventi edilizi per cui è possibile ricorrere alla presentazione.
La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire immediatamente, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione, asseverata da un tecnico abilitato.
La Scia è un titolo abilitativo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato sotto la sua responsabilità.

Il privato cittadino, con il supporto del tecnico di fiducia, prima di presentare la Scia, deve effettuare tutti gli accertamenti ed acquisire autonomamente la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento. L'esistenza di tali presupposti e di tali requisiti viene poi autocertificata all'atto della presentazione.


L'Amministrazione comunale nel termine di 60 giorni dalla presentazione, puó effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. La SCIA, in vigore dal 31/7/2010, è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 che, in sede di conversione del D.L. 31/3/2010 n. 78, ha modificato il testo dell'art. 19 della L. 7/8/1990 n. 241.
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